|Il Gip convalida il fermo applicando il nuovo articolo 583-quater: indizi sufficienti per il concorso in lesioni, ma l’ipotesi di rapina non regge al primo vaglio giudiziario.
TORINO – La decisione della magistratura torinese sul caso di Angelo Simionato, il ventiduenne arrestato a seguito degli scontri del 31 gennaio dopo il corteo Pro Askatasuna, delinea un perimetro giudiziario preciso che va oltre la cronaca degli scontri di piazza. Al centro dell’ordinanza firmata dalla GIP Irene Giani non c’è solo la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma una rigorosa distinzione dei profili di responsabilità penale in un contesto di ordine pubblico.
Il banco di prova del nuovo 583-quater
Il punto nevralgico della decisione risiede nella convalida dell’accusa di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale. Un reato che la Procura ha contestato richiamando l’articolo 583-quater del Codice Penale, una norma di recente introduzione legislativa pensata specificamente per inasprire le pene in caso di aggressioni a operatori di polizia durante il servizio.
Il riconoscimento di “indizi sufficienti” per questo capo d’imputazione conferma la gravità dei fatti avvenuti ai danni dell’agente Alessandro Calista, segnando un precedente significativo nell’applicazione delle nuove tutele penali per le forze dell’ordine impegnate in manifestazioni pubbliche.
Il cedimento dell’ipotesi di rapina
Tuttavia, il dispositivo della dottoressa Giani segna un punto a favore della difesa su uno dei versanti più pesanti dell’accusa: la rapina delle attrezzature. Nonostante la Procura avesse ipotizzato che la sottrazione della strumentazione del poliziotto facesse parte dell’azione delittuosa di Simionato, il giudice ha ritenuto il quadro indiziario insufficiente su questo specifico punto.
Resta invece in piedi, oltre alle lesioni, l’indagine per resistenza a pubblico ufficiale, a testimonianza di una condotta che il tribunale definisce comunque meritevole di custodia cautelare, seppur nella forma meno afflittiva dei domiciliari presso la residenza del giovane nel grossetano.
Un equilibrio tra rigore e garanzie
La decisione giudiziaria riflette la complessità di tradurre i disordini di piazza in responsabilità individuali. Se da un lato l’ordinanza riafferma il rigore dello Stato contro le aggressioni dirette alle divise — blindando l’applicazione di norme speciali — dall’altro dimostra la terzietà del giudice nel filtrare le ipotesi accusatorie, distinguendo l’atto di violenza (confermato dagli indizi) dal reato patrimoniale (escluso in questa fase).
Simionato torna quindi in Toscana, ma il procedimento a suo carico diventa un caso scuola sulla gestione giudiziaria delle tensioni antagoniste nel 2026: un equilibrio sottile tra la protezione di chi garantisce l’ordine e il diritto a un giudizio che non ceda a automatismi accusatori.








